Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto delle attribuzioni delle province, delle città metropolitane e dei

 

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comuni, le regioni sono titolari delle funzioni in materia di promozione e di valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo che richiedono unitarietà di intervento e che non sono espressamente riservate alla Conferenza unificata e allo Stato ai sensi dell'articolo 3.
      2. Spetta, in particolare, alle regioni:

          a) l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, attraverso la emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché l'istituzione con propria legge di un fondo per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse almeno pari all'ammontare complessivo della quota del Fondo unico per lo spettacolo assegnata a ciascuna regione;

          b) l'elaborazione, con il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni, del piano regionale triennale di programmazione dello spettacolo;

          c) la promozione e il sostegno finanziario, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, in concorso con lo Stato, con le province e con i comuni, di progetti di produzione, di distribuzione e di formazione e promozione del pubblico sul rispettivo territorio;

          d) la promozione e il sostegno finanziario dei soggetti dello spettacolo dal vivo operanti nell'ambito territoriale di competenza e la cui attività è riconosciuta di interesse regionale;

          e) la promozione e il sostegno finanziario dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo, sulla base dell'accertata validità artistica dell'attività svolta;

          f) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

          g) il sostegno di iniziative dello spettacolo dal vivo rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;

          h) la promozione del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per la

 

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presentazione di attività dello spettacolo dal vivo, dei siti di valore storico-archeologico presenti nel rispettivo territorio;

          i) l'individuazione delle aree nelle quali le diverse forme dello spettacolo dal vivo risultano meno presenti, al fine di operare i necessari interventi di riequilibrio;

          l) la stipula di protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per forme integrate di collaborazione;

          m) la promozione di una politica del credito che preveda l'erogazione non onerosa, attraverso le banche e gli istituti di credito, di anticipazioni sui contributi assegnati a livello nazionale, regionale e locale ai vari soggetti operanti nell'ambito territoriale di competenza;

          n) la verifica del rapporto di efficacia e di efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche regionali e locali e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali.

      3. Le regioni svolgono, inoltre, azione di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli enti locali, attraverso la stipula di accordi e di intese con province, città metropolitane e comuni, al fine di conseguire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche presenti sul rispettivo territorio e in particolare di promuovere:

          a) la formazione del pubblico;

          b) la costruzione, il restauro, l'adeguamento, l'innovazione e la qualificazione di sedi e di spazi multimediali;

          c) la tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di prodotti audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in

 

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rete nazionale costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);

          d) la predisposizione di progetti finalizzati, attraverso le attività dello spettacolo, alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali;

          e) la costituzione di un fondo di garanzia per il credito agevolato e per i prestiti d'onore per la nuova imprenditoria, in attuazione di quanto disposto dal comma 2, lettera m);

          f) lo svolgimento di attività di «antenna europea» per facilitare, anche attraverso un'adeguata assistenza tecnica, l'accesso degli operatori alle relative misure previste dall'Unione europea, nonché di attività di sportello unico per i rapporti dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con la pubblica amministrazione.